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Politica europea di coesione 2021-2027

In data 17 gennaio 2022 – a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata  il 16 dicembre 2021 e dell’approvazione del CIPESS con delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 e in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC) – il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale, la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia.

La delibera n. 78 del 2021 approva la detta proposta di Accordo di Partenariato (AP), concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo 2021-2027.

L’Accordo di Partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli Obiettivi Strategici (ovvero Obiettivi di Policy – OP) selezionati e l’Obiettivo Specifico (OS) JTF, come previsti dal citato Regolamento di Disposizioni Comuni.

Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di Partenariato indica, per le risorse UE assegnate all’Italia a valere sui Fondi FESR, FSE Plus e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l’assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica.

L’importo complessivo delle risorse UE assegnate all’Italia a valere sui Fondi FESR, FSE Plus e JTF è pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L’importo delle risorse UE assegnate all’Italia per il FEAMPA è pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, articolo112), nella misura massima come di seguito indicato:

  • Regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):
    • per i Programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale Innovazione, ricerca competitività per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima è stabilita nel 36,6 per cento e del Programma nazionale Capacità coesione, per cui la misura massima è stabilita nel 70 per cento.  La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.
    • per i Programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per la regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per le altre Regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica e la restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

  • Regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):
    • per i Programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale Capacità coesione nella misura media massima dell’85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;
    • per i Programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

  • Regioni più sviluppate (territori dell’Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano)
    • per i Programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacità coesione nella misura media massima dell’82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;
    • per i Programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE Plus, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei Programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle Regioni e delle Provincie autonome, sarà stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell’adozione dei singoli Programmi nazionali e regionali.

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