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Competenze

I compiti del CITE sono riportati all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e nel decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, e in particolare all’articolo 2.

Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, svolge i seguenti compiti:

  • assicura il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
  • approva il Piano per la transizione ecologica (PTE) previo parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
  • delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
  • esamina la relazione che il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e allo stesso CITE, entro il 15 luglio di ogni anno, concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli e le proposte per la progressiva eliminazione dei primi e per la promozione dei secondi, anche al fine di contribuire alla realizzazione del PTE;
  • monitora l’attuazione del PTE, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
  • svolge, sull’attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui al decreto legge n. 77/2021, articolo 2, comma 1, cui ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato;
  • a norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, provvede, con cadenza almeno triennale, all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall’articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349.
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