Monitoraggio delle operazioni in PPP
Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE e al Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, che lo esercitano tramite l’accesso al portale web (https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp), attraverso il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia, ai sensi dell’art. 175, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023.
Inoltre, gli enti concedenti sono tenuti a dare evidenza dei contratti di PPP stipulati mediante apposito allegato al bilancio d’esercizio, con l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato.
Il portale è stato sviluppato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in accordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito l’ISTAT, con il duplice obiettivo di favorire la raccolta delle informazioni necessarie alle Istituzioni coinvolte, per i rispettivi fini, e di ridurre gli oneri di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato.
Al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono infatti tenute a comunicare le informazioni relative a tali operazioni all’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP, ora DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 31/2008.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono inoltre tenute a trasmettere al MEF, ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge n. 160/2019, le informazioni sulle operazioni di PPP effettuate ai sensi dell’articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, per i fini ivi individuati.
Il perimetro e le modalità di comunicazione dell’avvenuta stipula di operazioni PPP sono definiti dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, che illustra altresì le modalità di accesso e di utilizzo del portale web per il monitoraggio dei relativi contratti (https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp) da parte dei soggetti aggiudicatori.
In tale contesto, il DIPE collabora con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini dell’interscambio di informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio sulle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP).
A tal fine, nell’ambito di uno specifico protocollo di collaborazione, è stato istituito un comitato che supervisiona, tra le altre cose, l’idonea alimentazione e fruizione del Portale RGS per le operazioni di partenariato pubblico privato. Il portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE – RGS – ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato.