Presentazione

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri assiste e supporta gli enti concedenti che ne fanno richiesta con istanza facoltativa, in materia di PPP, anche attraverso l’emissione di pareri di natura tecnica, legale e finanziaria, ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Il DIPE svolge, poi, le funzioni di: promozione e diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato, nonché l’attivazione di rapporti di collaborazione con Istituzioni, anche a livello internazionale, Enti ed Associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione del DIPE in materia, ai sensi della citata Legge di Stabilità.

È, inoltre, affidato al DIPE e alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 175, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023, il monitoraggio delle operazioni di PPP. Tale monitoraggio è esercitato tramite l’accesso al portale web deputato (https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp), attraverso il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere - quale condizione di efficacia - le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori.

Il DIPE poi è competente ad emanare, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, per le pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di PPP di importo superiore a 10 milioni di euro, finanziati con il PNRR, ai sensi dell’art. 18-bis (commi 3-6) del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Da ultimo, il DIPE è altresì l’istituzione di riferimento deputata all’approvazione dei “contratti-tipo” in materia di partenariato pubblico privato, di concerto con ANAC e RGS.

Il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), coordinato dal Capo del DIPE, ha competenze in materia di PPP in merito a: i) l’espressione di parere non vincolante agli enti concedenti nei casi di progetti di PPP di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per ammontare dei lavori o dei servizi di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’art. 175, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ii) l’espressione di parere non vincolante agli enti concedenti per la revisione dei contratti di concessione, da richiedere obbligatoriamente nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, e facoltativamente negli altri casi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il NARS, inoltre, in base al d.lgs. 50/2016, esprime parere obbligatorio sulla revisione dei piani economico finanziari dei contratti di concessione e dei contratti di partenariato pubblico privato causata dal verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico per le opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a carico dello Stato; in tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di sottoporre alla valutazione del Nucleo la revisione dei PEF (art. 165, comma 6, e art. 182, comma 3, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Il NARS esprime, altresì, il proprio parere al CIPESS per la verifica delle revisioni dei piani economico finanziari delle concessioni di lavori per le operazioni disciplinate dal d.lgs. 163/2006 (art. 143, commi 8 e 8-bis, del d.lgs. n. 163/2006).