Il PPP: cos'è
Elementi caratterizzanti del PPP, quale operazione economica:
- la partecipazione attiva dell’operatore privato in tutte le fasi di realizzazione e gestione del progetto, mentre alla parte pubblica spetta il compito di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- la durata del contratto, di lungo periodo, determinata in funzione dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- il finanziamento a carico del privato per una quota significativa, anche in ragione del rischio operativo assunto dal medesimo;
- l’allocazione dei rischi, che prevede il trasferimento in capo al privato dei rischi sui quali ha il controllo diretto e, in particolare, del rischio operativo;
- l’equilibrio economico-finanziario, dato dalla coesistenza di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Nei casi in cui il progetto non generi flussi di cassa sufficienti, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario è permesso il ricorso alla contribuzione pubblica.
Le tipologie di PPP
Il PPP di tipo contrattuale comprende, anzitutto, le figure, espressamente nominate dal d.lgs. n. 36/2023, della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità. Il PPP comprende, oltre che gli schemi negoziali tipizzati dal legislatore, tutti gli altri contratti stipulati dalla P.A. con operatori economici privati, aderenti alla disciplina del Libro IV del D.Lgs. n. 36/2023 che abbiano i contenuti di cui all’art. 174, comma 1, e rispondenti ad interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tra le altre disposizioni in materia di partenariato previste dal d.lgs. n. 36/2023 si richiamano, per ampio utilizzo, i Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica di cui all’art. 200 del d.lgs. 36/2023.
Al fine di garantire un regime unitario e comune alle diverse figure di PPP, l’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 contiene poi un rinvio generale alla disciplina relativa alle concessioni, sia per quanto riguarda la fase di svolgimento delle procedure di affidamento e la fase di esecuzione, sia per quanto riguarda l’allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato.
Il D.lgs. n. 36/2023 ha, inoltre, considerato espressamente il PPP istituzionalizzato che, secondo la definizione offerta dal Libro Verde della Commissione europea, implica una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato mediante la creazione di un “ente di scopo” o “società mista” volti al perseguimento dell’interesse pubblico. In tal modo, l’amministrazione persegue l’interesse pubblico attraverso modalità alternative al PPP contrattuale, tramite la creazione di una società, compartecipata dalla parte privata e da quella pubblica, nel cui ambito l’operatore privato apporta un contributo economico ma, soprattutto, un contributo di carattere operativo ed industriale. L’art. 174, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 ha nello specifico previsto che il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizzi in esito a una procedura a evidenza pubblica che ha ad oggetto sia la selezione del socio privato sia l’affidamento della concessione e sia disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.