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Pareri obbligatori art. 175, co. 3, d.lgs. n. 36/2023

La norma e i presupposti della sua applicabilità

L’art. 175 co. 3 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), recante “Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio”, ha introdotto l’obbligo per gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti in PPP di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l’espressione del CIPESS e di ammontare dei lavori o dei servizi di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, di richiedere un parere preventivo, non vincolante, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), ai fini della valutazione preliminare.

La richiesta del parere è preliminare alla pubblicazione del bando di gara in caso di procedura a iniziativa pubblica ovvero alla dichiarazione di fattibilità in caso di procedura a iniziativa privata.

Il parere è emesso dal DIPE, di concerto con la RGS, entro i successivi quarantacinque giorni e non assume carattere vincolante per gli Enti richiedenti. Eventuali richieste di chiarimento o integrazione documentale sospendono i termini del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso il termine, salva la sospensione di cui sopra per integrazione documentale, si applica l’articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.

È facoltà dell’Ente concedente discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell’interesse pubblico soddisfatto.

Le Regioni e gli Enti locali possono richiedere in via facoltativa il parere del DIPE quando la complessità dell’operazione contrattuale lo richieda, ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del Codice dei contratti pubblici.

Come presentare la richiesta di parere

La richiesta di parere deve essere sottoscritta da un organo competente dell’Ente concedente  specificando il motivo della richiesta, con l’indicazione di almeno un referente e i relativi contatti, e deve essere indirizzata a:

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)
    all’indirizzo PEC: dipe.cipe@pec.governo.it
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica – I.Ge.Co.Fi.P.
    all’indirizzo PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

La richiesta deve dar conto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della norma, dando evidenza:

  • della riconducibilità dell’operazione di PPP al libro IV del d.lgs. n. 36 del 2023 (art. 174 e seg.);
  • che l’ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro e 250 milioni di euro:
  • che il progetto sia di interesse statale oppure sia finanziato con contribuzione a carico dello Stato.

Inoltre, la richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • bozza di convenzione;
  • piano economico-finanziario (PEF), in formato excel editabile con visibilità delle formule, asseverato secondo quanto dettato dalla legislazione vigente;
  • relazione illustrativa al PEF;
  • matrice dei rischi;
  • specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione;
  • ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

Laddove sussistano, contemporaneamente, i presupposti per la richiesta del parere obbligatorio ex art. 175 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e per la richiesta del parere obbligatorio ex art. 18-bis, c.3, D.L. 36/2022, il parere dovrà essere richiesto ai sensi di tale ultima disciplina a carattere speciale.

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