Competenze d.lgs. 152/2006

Con la Deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica n.1 dell’8 marzo 2022, è stato approvato il Piano per la transizione ecologica (PTE), ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; tale Piano fornisce un quadro per la transizione ecologica italiana, coordina le politiche ambientali, individua gli obiettivi e le aree di intervento e accompagna le misure del PNRR.

Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha novellato l’articolo 57-bis del d.lgs. 152/2006, integrando le competenze del CITE anche con riferimento al sostegno e allo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, all’utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e alla sicurezza energetica, e, conseguentemente, prevedendo che il Presidente del Consiglio possa delegare la funzione di presiedere il Comitato, oltre che al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy, qualora la materia trattata riguardi la politica industriale. Con il medesimo d.l. 173/2022 si è inoltre ampliato l’ambito di azione del Piano per la transizione ecologica aggiungendo uno specifico riferimento alla sicurezza energetica (articolo 57-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006, come novellato dal d.l. 173/2022).

Pertanto, oltre l’obiettivo principale, concernente il raggiungimento della completa decarbonizzazione al 2050 e di riduzione al 2030 delle emissioni nette di CO2, le materie oggetto del Piano sono state integrate nel modo seguente:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.

Il Comitato per la transizione ecologica (CITE) è chiamato ad approvare, altresì, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del d.lgs. 152/2006, l’aggiornamento triennale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002 (“…su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.”).