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Protocollo operativo

L’art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo “le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3” del medesimo articolo.

Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data del 07 luglio 2015, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE n. 15 del 2015, dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, a prevedere l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2. 

Chi deve stipulare il Protocollo Operativo?

Il protocollo deve essere stipulato dalla stazione appaltante (o — ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 — dalla concessionaria, se a totale partecipazione pubblica) e dal soggetto aggiudicatario.

A chi deve essere trasmesso il Protocollo Operativo

Il protocollo deve essere trasmesso al DIPE e, per il tramite delle Prefetture competenti territorialmente, al CCASSIP.

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