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Verifica CUP

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE) mette a disposizione delle Amministrazioni/Enti/altri soggetti emananti atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici, il servizio di “verifica CUP” (Codice Unico di Progetto), di contribuire ad assicurare la correttezza dei processi di programmazione e di monitoraggio degli interventi.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, rafforza il ruolo del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies. In particolare, il comma 2-ter stabilisce l’obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione.

La riforma del CUP

La riforma, attuando in via sistematica l'associazione fra programmi di spesa e progetti d'investimento pubblico identificati dal CUP, persegue tra i diversi obiettivi quelli di: potenziare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, agevolare la verifica dell'avanzamento dei programmi di spesa e garantire la tracciabilità delle risorse e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Cosa cambia. La nuova disciplina del Codice Unico di Progetto

Gli elementi sostanziali di novità introdotti nella disciplina del CUP riguardano

L'istituto della nullità (comma 2-bis)

Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e gli altri soggetti identificati dalle delibere CIPE/CIPESS), che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP.

Il CUP, infatti, è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati e costituisce elemento essenziale dell'atto stesso.

Gli atti di finanziamento devono essere corredati dalla lista dei progetti in forma tabellare (Cfr apposito allegato contenuto nella delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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