FAQ CUP
Nozioni generali
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Il CUP deve essere chiuso se il progetto è completato e i pagamenti relativi alla sua realizzazione effettuati: sono escluse da questi ultimi le spese di restituzione degli eventuali finanziamenti richiesti, es. per l’estinzione di un mutuo, le quali non sono direttamente riconducibili all’attuazione del progetto ma riguardano un piano contabile del soggetto responsabile e delle sue strategie di accesso alle risorse.
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Quando, a completamento di un progetto, resta la disponibilità delle economie, possono verificarsi casi diversi cui far seguire differenti azioni:
- Il soggetto responsabile decide di utilizzare le economie per il perfezionamento del progetto, andando ad attuare modifiche o innovazioni comunque non sostanziali rispetto alla natura dello stesso: il CUP si mantiene attivo fino a compimento degli ultimi interventi derivanti dalle economie;
- Le economie tornano nella disponibilità finanziaria dell’ente: in tal caso, il CUP deve essere chiuso e il soggetto responsabile dovrebbe provvedere alla ratifica del quadro economico finanziario a consuntivo, che avrà un importo complessivo ridotto per la parte corrispondente all’avanzo delle economie.
- Se dette economie saranno poi utilizzate per la realizzazione di un altro progetto, per esso dovrà essere richiesto e utilizzato un nuovo CUP, cui dovranno quindi riferirsi anche le suddette risorse.
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Trattandosi di acquisto di beni di consumo il CUP non deve essere richiesto.
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In assenza di eventuali finanziamenti comunitari o nazionali tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), nel caso in cui i contributi siano riferibili esclusivamente all’acquisto di beni di consumo, come per i dispositivi di protezione individuale (DPI), il CUP non deve essere richiesto.
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Un CUP deve essere associato ad un solo progetto, allo stesso modo un progetto deve essere associato ad un solo CUP: la corrispondenza tra un CUP e un progetto deve essere quindi biunivoca. In relazione a ciò occorre chiarire che un progetto d’investimento pubblico, come definito dalla delibera Cipe n. 143/2002 e ss. mm., deve essere associato ad un solo CUP anche se cofinanziato a valere su più programmi di spesa.
L’amministrazione titolare di un progetto d’investimento pubblico ha comunque facoltà di ritornare sulla decisione iniziale di programmare un unico intervento, scomponendo successivamente l’iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso è necessario richiedere alla Struttura di Supporto CUP (tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’applicativo CUP “Invio richiesta modifica CUP”) la scissione del CUP iniziale in due o più codici. Il CUP associato al progetto iniziale sarà revocato oppure, a seconda dei casi, riassociato al primo dei nuovi progetti con le dovute modifiche al corredo informativo. -
La legge n.3/2003, all’articolo 11, prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un “CUP”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Il CUP diventa così lo strumento atto a identificare univocamente ogni progetto d’investimento pubblico attraverso una codifica comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a seguirne la realizzazione.
Dal 1º gennaio 2004 il codice CUP deve essere richiesto per tutti i progetti d’investimento pubblico, nuovi o già iniziati ma non ancora conclusi (per i quali cioè è ancora in corso l’iter amministrativo, fisico e/o contabile), qualsiasi sia l’importo – anche inferiore a 100.000 euro – e qualunque sia la data di inizio.
Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).
L’obbligatorietà del CUP insiste pertanto quando si è difronte ad un intervento di sviluppo ovvero a un investimento pubblico; l’obbligo decade in presenza di progetti di gestione e manutenzione ordinaria: tuttavia, allorquando gli interventi siano soggetti a comunicazione ai sensi della legge n.109/1994 (cioè forniti di Codice Unico d’Intervento, CUI, o di Codice Identificativo di Gara, CIG), è opportuna la richiesta del CUP per favorire il dialogo del “Sistema” con la banca dati dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
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Il momento di richiesta/generazione del CUP segue l’approvazione formale (amministrativa e/o contabile) del progetto e precede la sua realizzazione (da cui resta del tutto svincolato).
Nell’ambito dei lavori pubblici, la richiesta coincide con l’atto di approvazione del piano annuale, e comunque entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o, nel caso di finanziamento pubblico indiretto, ne autorizzano l’esecuzione; nel caso di incentivi alle unità produttive e per i contributi ad altri soggetti diversi da unità produttive, la richiesta è successiva alla approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento; per progetti di ricerca o di formazione e per le altre forme di intervento (ad esempio acquisto di beni o di servizi), la richiesta è fatta dopo aver assunto l’atto amministrativo con cui si stabilisce di realizzare il progetto e prima di iniziare la realizzazione (comunque, prima di generare costi).
Sempre in ambito lavori pubblici, anche in presenza di informazioni incomplete circa la fonte e l’entità del finanziamento il soggetto responsabile ha comunque la possibilità di registrare il corredo informativo del progetto ottenendo un “CUP provvisorio” che diverrà “completo” con l’inserimento delle informazioni mancanti. La registrazione con il CUP provvisorio non comporta necessariamente la pubblicità dei dati immessi che, se richiesto, possono restare accessibili al solo soggetto richiedente; da ciò il consiglio di non indicare il CUP provvisorio nei documenti ufficiali e di attendere per questo l’assegnazione del CUP definitivo.
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Per anno di riferimento si intende l’anno in cui è presa la decisione di attuazione del progetto d’investimento pubblico.
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Un “progetto d’investimento pubblico” è un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento (diretto o indiretto, totale o parziale) con risorse pubbliche; l’indicazione di un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale; la definizione di un orizzonte temporale certo.
Di norma il quadro economico del progetto è riportato nel provvedimento amministrativo che approva la realizzazione del progetto: nel caso di lavori pubblici, esso corrisponde a quanto riportato nel piano annuale approvato dal soggetto responsabile; nel caso di aiuti, a quanto indicato nella graduatoria relativamente alla singola decisione dell’ente che eroga il contributo.
Per “risorse pubbliche” si intendono “… risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico …” (delibera CIPE n. 143/2002). In base a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 34/2009, il CUP deve essere richiesto anche per lavori pubblici realizzati con operazioni di finanza di progetto pura, ovvero non assistita da capitale pubblico.
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Il CUP deve essere richiesto solo in presenza di progetti d’investimento pubblico e non per trasferimenti finanziari. Da ciò, il CUP non è richiesto in ragione di trasferimenti tra soggetti pubblici (Amministrazioni, Enti e società da questi direttamente o indirettamente partecipate), ma, come specificato anche dalla delibera CIPE 143/2002, “il CUP dovrà essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili … in sede di utilizzo di tali risorse”.
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Ogni soggetto responsabile di un intervento di sviluppo, può designare, con un atto formale di autorizzazione, uno o più dipendenti a generare CUP. Per l’attivazione dell’utenza a Sistema è necessario, quindi, inserire i riferimenti (numero di protocollo e data) dell’atto interno di autorizzazione: acquisite, fra le altre, queste informazioni, il sistema rilascia le credenziali di accesso, che risultano così legate sia alla persona sia all’atto autorizzatorio.
Essendo il Sistema CUP ad accesso controllato, ne consegue il divieto di cedere o comunque far utilizzare da altri, anche temporaneamente, le proprie credenziali di accesso, essendo queste ultime associate esclusivamente alla persona autorizzata, la quale è a tutti gli effetti la sola responsabile dei CUP e dei relativi corredi informativi e che, all’occorrenza, può essere contattata dalla Struttura di supporto CUP.
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Soltanto un soggetto ritenuto idoneo dalla presente Amministrazione può svolgere ruolo di concentratore e generare CUP in vece o su delega di altri soggetti responsabili. Prerequisito essenziale è il possesso di capacità tecnico-organizzative o amministrative idonee a svolgere efficientemente tale funzione. La responsabilità e la correttezza dei dati inseriti nel Sistema restano, in ogni caso, in capo ai soggetti responsabili o attuatori del progetto, anche ai fini della tracciabilità.
Nel caso di richieste effettuate senza delega formale al soggetto concentratore, il soggetto responsabile deve chiedere la cancellazione del CUP richiesto (che quindi va generato ex-novo) o la modifica del corredo informativo.
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Ai fini dell’obbligo di collegamento a un CUP è determinante non la tipologia contabile delle spese (correnti o in conto capitale) ma la loro riconducibilità ad un progetto d’investimento pubblico. Un progetto d’investimento può, infatti, prevedere anche spese correnti (es. spese di progettazione), così come una spesa in conto capitale può non essere di sviluppo (es. la mera sostituzione di macchinari obsoleti), se invece la sostituzione è con macchinari più moderni o diversamente performanti, si ha una spesa in conto capitale di sviluppo.
Ciò vale anche quando la spesa è finalizzata alla realizzazione o all’acquisto di un servizio: se sono presenti ed evidenziati obiettivi di sviluppo o la spesa si realizza nell’ambito di un progetto d’investimento pubblico è obbligatorio il collegamento a un CUP. Non è infatti l’affidamento di un incarico (di ricerca, formazione, gestione, ecc.) o l’acquisto di un servizio (consulenza, studio, ecc.) che determina in sé l’esistenza di un progetto di investimento pubblico, quanto le caratteristiche proprie del servizio, che può costituire in toto o in parte un progetto d’investimento pubblico, indipendentemente dalle modalità di acquisizione, di svolgimento o di contabilizzazione delle spese connesse.
Fanno eccezione tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi comunitari, per i quali va sempre richiesto il CUP.
In conclusione, occorre sempre “osservare” non tanto la tipologia contabile spesa ma il suo obiettivo, il contesto in cui si inquadra, e desumere se detta spesa costituisce, o fa parte, di un progetto pubblico di investimento/sviluppo.
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L’utilizzo del CUP “master” serve per collegare tra di loro progetti di sviluppo temporalmente o funzionalmente distinti, ma relativi ad uno oggetto di intervento come: la stessa infrastruttura nel caso di lavori pubblici; lo stesso stabilimento industriale nel caso di incentivi ad unità produttive; lo stesso obiettivo in caso di formazione, di progetti di ricerca e di interventi finalizzati.
Qualunque CUP, attivo o chiuso, non cumulativo, che non sia già collegato ad un master e che nel solo caso di lavori pubblici, non sia relativo a diverse infrastrutture o diversi oggetti progettuali, può essere indicato come master.
Si definisce CUP “master” il codice CUP assegnato al primo progetto di una “catena” di interventi relativi allo stesso oggetto progettuale, ciascuno dei quali è collegato esclusivamente al master secondo le indicazioni sopra riportate; un CUP diventa dunque master quando indicato come tale all’atto della registrazione dei dati di un successivo intervento che insiste sullo stesso oggetto progettuale.
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Nella compilazione dei campi descrittivi, in fase di registrazione del progetto, è essenziale attenersi ai criteri indicati dal Sistema CUP, studiati per consentire anche ai “non addetti ai lavori” di comprendere con immediatezza il contenuto del corredo informativo del progetto stesso.
In particolare, non sono ammessi acronimi, abbreviazioni o parole troncate che possono non avere significato al di fuori dello specifico contesto operativo. Uniche eccezioni ammesse sono:
- per il campo “indirizzo”, è possibile indicare: C.DA: contrada; LOC.: località.
- per i campi “oggetto progettuale” e “Opera/infrastruttura interessata dal progetto”:S.P./SS.PP.: strada/e provinciale/i; S.R./SS.RR.: strada/e regionale/i, S.S./SS.SS.: strada/e statale/i.
- Per i campi “denominazione impresa/stabilimento beneficiari” (nel caso di aiuti) o “denominazione Ente che realizza il corso” (nel caso di corsi di formazione): A.T.I.: Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese; A.T.S.: Associazione Temporanea di Scopo; C.P.F.P.: Centro Provinciale per la Formazione Professionale; I.A.L.: Istituto per l’Addestramento professionale dei Lavoratori; I.R.I.P.A.: Istituto Regionale Interventi Promozionali in Agricoltura; R.T.I.: Raggruppamento Temporaneo d’Impresa; S.A.S.: Società in Accomandita Semplice; S.C.A.R.L.: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; S.C.R.L.: Società Consortile a Responsabilità Limitata; S.N.C.: Società in Nome Collettivo; S.P.A.: Società Per Azioni; S.R.L.: Società a Responsabilità Limitata.
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Di norma, ad amministrazioni pubbliche diverse corrispondono tipologie di fonti di finanziamento formalmente e sostanzialmente diverse, anche più di una contemporaneamente. Importante è quindi dare contezza delle fonti di finanziamento del progetto, onde attivare le modalità di monitoraggio più corrette: là dove il soggetto finanziatore sia uno tra lo Stato o le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, è possibile selezionare una o più voci tra le tipologie di fonti precaricate nel Sistema CUP.
Dovrà essere altresì distintamente indicata la fonte di copertura Comunitaria per tutti gli interventi soggetti a cofinanziamento dell’UE, anche quando tali risorse siano state acquisite nei bilanci dei singoli Enti.
Nel caso si utilizzino anche risorse finanziarie proprie del soggetto, dovrà essere selezionata la voce “altra pubblica” accanto alle altre eventualmente opportune. Alla voce “altra pubblica” ci si dovrà riferire anche nei casi in cui nell’esecuzione di opere pubbliche il soggetto responsabile (che non sia lo Stato, una Regione, una Provincia o un Comune) utilizzi risorse proprie correlabili all’incasso di tariffe derivanti dalla gestione di un bene pubblico su “concessione”.Infatti, nel caso di operazioni di finanza di progetto, ovvero di lavori pubblici realizzati generalmente tramite apposita società di scopo, occorre indicare la fonte di finanziamento “altra pubblica” (da sola per operazioni di finanza di progetto “pura”; indicando le tipologie delle altre fonti nel caso di finanza di progetto “assistita”).
La fonte “privata” va indicata, per i lavori pubblici, nel caso di intervento di sponsor e, nel caso di concessione di incentivi o di contributi, per segnalare l’intervento anche di risorse del beneficiario per la realizzazione del progetto, analogamente per le altre nature.
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Al fine di poter individuare in maniera chiara ed univoca un progetto, è opportuno indicare la localizzazione con il maggior dettaglio possibile, evitando di scegliere un livello territoriale eccessivamente elevato e generico, lo stesso dicasi per i progetti eseguiti all’estero. Se necessario è possibile indicare più di una localizzazione.
Fanno eccezione i progetti di ricerca per i quali va invece indicata l’area più estesa potenzialmente interessata dai risultati della ricerca; nel caso di progetti di interesse generale (es. PRIN), si sceglierà la localizzazione “ITALIA”. Non deve essere invece indicata la localizzazione della struttura che realizza il progetto di ricerca (informazione peraltro già presente come localizzazione dell’unità operativa del soggetto responsabile del progetto).
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Le società in house di pubbliche amministrazioni titolari di progetti di investimento pubblico possono accreditarsi al sistema CUP nella duplice veste di: soggetti responsabili (distinte cioè dall’Ente di riferimento), unità organizzative di soggetti responsabili.
Per loro esigenze di carattere operativo, le società in house possono provvedere alla generazione dei codici CUP anche nei casi in cui la responsabilità “formale” della richiesta di tali codici è in capo all’Ente di riferimento: si può ricorrere a tale facoltà, ad esempio, nel caso di concessione di contributi quando la gestione delle relative pratiche di finanziamento sia affidata alla società. In questo caso, la società deve accreditarsi al sistema CUP in qualità di unità organizzativa dell’Ente.
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Una volta assegnato, il CUP non decade con il termine dell’intervento, essendo trascritto su documenti ufficiali (ad es. di autorizzazione o di pagamento), la cui validità supera la vita dell’intervento.
E’ necessario però modificare lo stato da “attivo” a “chiuso”, operazione che si può effettuare solo quando il progetto è concluso, sono stati pagati tutti i fornitori, sono state erogate tutte le risorse pubbliche previste e in assenza di vertenze in corso (occorre cioè, prima di chiudere un CUP, aver incassato anche detti finanziamenti, perché sui mandati di pagamento dell’Ente finanziatore non può essere registrato il CUP di un progetto chiuso).
La revoca di un CUP si ha invece quando il soggetto responsabile decide formalmente di non realizzare più il progetto anche se sono stati eseguiti pagamenti riguardante lo stesso. L’operazione di chiusura/revoca di un CUP deve essere eseguita dall’utente titolare del progetto, o in alternativa da un utente accreditato per la stessa Unità Organizzativa; in ogni altra fattispecie va chiesto l’intervento della Struttura di Supporto CUP. Anche il soggetto concentratore, sebbene non direttamente responsabile, è abilitato ad effettuare l’operazione di chiusura/revoca dei codici generati per conto di altre amministrazioni, dandone comunicazione al soggetto delegante. -
Come previsto dalla norma istitutiva, la Struttura di Supporto CUP (SSC) organizza periodicamente incontri di formazione, approfondimento e divulgazione per illustrare il Sistema CUP, e diffondere la cultura di monitoraggio legata al Sistema MIP.
Principali destinatari di tali attività sono le Amministrazioni e gli Enti responsabili della richiesta del CUP e della compilazione del relativo corredo informativo.
Le Amministrazioni e gli Enti eventualmente interessati allo svolgimento di un seminario formativo “in sede”, o altro luogo concordato, scrivendo una una e-mail all’indirizzo di posta elettronica cup.seminari@tesoro.it, possono contattare la Struttura di Supporto che provvederà ad organizzare l’incontro in coerenza con le indicazioni e le esigenze che le saranno fornite.
Si ricorda che l’help desk di primo livello e la SSC sono le uniche strutture abilitate a rispondere agli utenti circa dubbi interpretativi o relativi alle fasi sia di accredito al sistema sia di registrazione dei progetti: il ricorso a tali strutture si impone per garantire omogeneità di comportamento degli utenti. -
Un soggetto privato rientra tra i soggetti responsabili tenuti a richiedere il CUP (vedi Delibera CIPE n. 45 del 2011), quando è organismo di diritto pubblico, cioè quando è un ente, dotato di personalità giuridica, che, pur potendo assumere la veste formale di società, viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse pubblico, aventi carattere non industriale e commerciale.
Rientrano in questa definizione, ad esempio, gli enti O.n.l.u.s., I.R.C.C.S., G.A.L, ecc.
In questi casi il soggetto privato, nel momento della decisione della realizzazione di un progetto di sviluppo economico e sociale, finanziato con fondi pubblici, dovrà necessariamente procedere alla generazione del CUP.
Non sarà invece necessaria la generazione del codice in tutti i casi di interventi di gestione corrente oppure di progetti finanziati con fondi esclusivamente privati e che non si appoggino ad atti concessori.Esempio 1: un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) acquista del materiale informatico utilizzando dei fondi pubblici: il CUP è richiesto dallo stesso Istituto.
Esempio 2: una Casa di Riposo, costituita come Fondazione di Diritto Privato in modalità Onlus(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)acquista un nuovo macchinario sanitario, grazie alle rette pagate dai propri ospiti: il CUP non dovrà essere richiesto.
Ricerca, formazione, brevetti e spin-off
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Rientrano nella fattispecie descritta dalla medesima FAQ pubblicata nella sezione Opere, Lavori e Investimenti pubblici anche i progetti di ricerca che nell’ambito delle attività previste per la loro realizzazione contemplino affidamenti di servizi a terzi di natura commerciale a favore di enti pubblici, quali ad esempio Università e Enti di ricerca. In questo caso il CUP deve essere associato al solo progetto di ricerca e non alle singole attività affidate a terzi se di natura commerciale. I proventi ottenuti dalla realizzazione dei predetti servizi dalle Università o dagli Enti di ricerca potrebbero essere utilizzati per finanziare o co-finanziare progetti d’investimento pubblico. In tal caso è necessario generare nuovi CUP da associare a tali nuovi interventi.
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Nel caso in cui un Ente autorizzi i propri dipendenti a frequentare corsi di formazione, non esclusivamente organizzati per i detti dipendenti, presso enti esterni è possibile generare un solo CUP nel momento in cui viene definito il Piano della formazione – di norma all’inizio di ogni anno.
Nel caso in cui un Ente acquisti corsi di formazione da una società esterna esclusivamente dedicati ai propri dipendenti, ovvero realizzi lui stesso il corso – ad eccezione dei casi in cui i corsi siano tenuti da personale interno per cui il CUP non deve essere richiesto -, dovrà essere necessariamente generato un CUP per ciascun corso acquistato/realizzato.
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Se si tratta di “progetto indivisibile” occorre richiedere un CUP unico. Per quanto riguarda l’inoltro della richiesta:
- se il soggetto capofila è pubblico, allora il CUP è richiesto dal capofila;
- se il capofila ha natura giuridica privata e svolge in prevalenza attività rivolte al mercato privato (es. FIAT), allora il CUP va richiesto dal soggetto pubblico che impiega più risorse;
- se il capofila ha natura giuridica privata ma svolge, per norma, attività istituzionali a valenza pubblica (es. IRCCS) o la sua natura è in qualche modo riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico” (es. alcune Fondazioni o Consorzi), allora il CUP è richiesto dal capofila;
- se ci sono solo soggetti privati che svolgono attività rivolte al mercato privato, allora il CUP lo deve richiedere l’Ente finanziatore. Nel caso il progetto sia finanziato esclusivamente da fondi UE o Enti Esteri, allora sarà il soggetto privato che impiega più risorse a richiedere il CUP.
Se si tratta di “progetto divisibile o scorporabile” in sotto-progetti, o fasi, ciascuno realizzato da un soggetto diverso, occorre sia richiesto un CUP per ogni sotto-progetto/fase (in questo caso è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti). In questo caso:
- ciascun soggetto pubblico richiede il CUP per il progetto di propria competenza;
- per il soggetto che ha natura giuridica privata e svolge in prevalenza attività rivolte al mercato privato (es. FIAT), il CUP va richiesto come “incentivo” dall’Ente pubblico che concede il finanziamento. Nel caso il progetto sia finanziato esclusivamente da fondi UE o da Enti Esteri, allora sarà il soggetto privato a richiedere il CUP;
- se il soggetto ha natura giuridica privata e svolge, per norma, attività istituzionali a valenza pubblica (es. IRCCS), o la sua natura è in qualche modo riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico” (es. alcune Fondazioni o Consorzi), il CUP va richiesto dal soggetto stesso;
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Le Università possono svolgere attività di ricerca previo finanziamento pubblico o su commissione (finanziamento privato). Nel primo caso si rientra tra le attività statutarie dell’Ateneo e valgono le indicazioni generali per la richiesta del CUP. Nel secondo caso, essendo l’attività di interesse solo del committente/finanziatore privato e venendo svolta in regime di attività commerciale (per cui viene tenuta una contabilità separata), la richiesta del CUP resta obbligatoria solo quando l’attività commissionata è di ricerca o di formazione (si tratta comunque di un progetto di sviluppo); l’obbligo decade, invece, quando l’attività è di consulenza o di analisi a tariffario;
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Per tutti i progetti di ricerca, la responsabilità della richiesta del CUP ricade sul Soggetto responsabile che, a seconda della natura del progetto, può essere chi eroga le risorse finanziarie o chi svolge direttamente le attività “realizzative”. Ad esempio, l‘Università o l’Ente di Ricerca che attua un progetto, nel senso che realizza le relative attività; l’ente finanziatore pubblico, che eroga i finanziamenti, ed è delegato dagli Enti pubblici beneficiari del finanziamento stesso a fungere da soggetto concentratore; l’ente che incarica un’impresa privata a svolgere un’attività di ricerca (in questo caso il progetto consiste nella “concessione dell’incentivo” e nell’erogazione delle relative risorse e non nello svolgimento delle attività di ricerca vere e proprie).
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I progetti di ricerca promossi da Enti e Università possono essere finanziati in modo diverso: tramite finanziamenti pubblici, con risorse proprie del soggetto attuatore, tramite donazioni, da Fondazioni o da soggetti privati. Ai fini della richiesta e dell’attribuzione del CUP, però, non rileva tanto la natura dei finanziamenti (totali o parziali), quanto l’obiettivo dei progetti che si intende realizzare grazie a tali finanziamenti (che devono avere una spiccata vocazione allo sviluppo). Nella compilazione delle schede informative, l’unico momento in cui la natura del finanziamento ha una qualche rilevanza è quando l’utente responsabile della richiesta dovrà specificare la provenienza dei fondi.
Nel caso di finanziamento pubblico “esterno” al soggetto attuatore, il CUP va chiesto regolarmente evidenziando tutte le fonti che vi concorrono; nel caso invece di finanziamento con risorse proprie (ad esempio tramite il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università – FFO) va indicata la voce “altra pubblica”, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio dell’Ente.
Nel caso di donazione fatta da un Ente a un’Università si possono distinguere due casi:
- non viene specificata la destinazione del finanziamento: la fonte da indicare è “altra pubblica” e non va evidenziato il campo “compensi privati / contributi / sponsorizzazioni”. Ciò equivale all’impego di propri fondi da parte dell’Ateneo avendo già acquisito a bilancio la donazione;
- nella donazione si specifica a quale progetto di ricerca o di formazione vanno destinate le risorse: la fonte da indicare è “privata” e va evidenziato il campo “compensi privati / contributi / sponsorizzazioni”.
Per i progetti di ricerca cofinanziati da soggetti privati, gli importi di costo e di finanziamento sono differenti, includendo il primo anche il contributo privato che il secondo invece esclude contando solo le risorse pubbliche. Non rileva, ai fini del CUP la forma del contributo che può anche essere, in tutto o in parte, “in natura” (salvo monetizzarlo ai fini dell’immissione nel corredo informativo).
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Se, nell’ambito di un progetto di ricerca, si ponga l’esigenza di acquisti tramite gara di beni o servizi normalmente non rientranti tra le spese di sviluppo, ma funzionali all’esecuzione del progetto (libri, cancelleria, carta o noleggi fotocopiatrici), per queste spese si dovrà usare il CUP corrispondente al progetto di ricerca, in quanto spese ad esso collegate.
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Anche per i progetti realizzati con questi fondi vale la regola generale per cui il CUP deve essere richiesto per ogni specifico progetto, all’atto della decisione dell’Ente di realizzare il progetto stesso.
Ove un Ente operi come concentratore su delega del Soggetto responsabile, deve rispettare gli stessi criteri: quindi, ad esempio, nel caso del PRIN, il MIUR – operando come soggetto concentratore – deve chiedere un CUP per ciascun progetto che la singola Università realizza grazie alle risorse che il PRIN stesso le rende disponibili: non è corretto quindi, chiedere un unico CUP per Università e per anno riferimento (esempio di CUP sbagliato: “programma PRIN – Università XXX – anno 2011”).
E in effetti il PRIN, che è rivolto al sostegno delle attività istituzionali di ricerca libera di ogni singolo ateneo, è considerato – ai fini CUP – appunto come un “programma”, costituito da una pluralità di attività progettuali, ciascuna delle quali dovrà avere il suo CUP.
Analogamente, per il FIRB e il FAR, il MIUR – quando operi come concentratore – deve chiedere un CUP per singolo progetto (e non per ogni unità di ricerca e per anno).
Sarà poi il MIUR stesso a comunicare agli atenei i CUP corrispondenti ai singoli progetti.
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Per quanto riguarda i progetti realizzati da uno o più partner, di cui alcuni anche privati, e finanziati esclusivamente dalla Commissione europea, o da altri Enti esteri (quindi, senza cofinanziamento nazionale), la richiesta dei CUP per i partner privati (uno per partner) rientra nella responsabilità del lead partner italiano (pubblico) o della struttura di coordinamento italiana (pubblica); nel caso non vi siano lead partner o struttura di coordinamento italiani, la responsabilità ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati.
Il sistema CUP/MIP non ha fini di rendicontazione ma di conoscenza dell’evoluzione della “spesa per lo sviluppo”: pertanto, a tutte le spese necessarie a un determinato progetto dovrà essere automaticamente associato il CUP del progetto, indipendentemente dalla necessità della rendicontazione.
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Gli interventi di registrazione dei Brevetti da parte delle Università rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione del CUP, in quanto costituiscono “spesa per lo sviluppo”. Per tali interventi, inoltre, deve essere richiesto un CUP per ogni registrazione.
Viene inoltre chiarito che eventuali successive “estensioni” dei diritti di brevetto all’interno di territori aggiuntivi rispetto a quello/i previsti in fase di prima registrazione non comporteranno la necessità di generare ulteriori codici.
E’ esclusa la possibilità di generare un unico CUP a livello di insieme di brevetti registrati per anno. Tale ipotesi comporterebbe l’impossibilità di procedere, in modo adeguato, al raggiungimento degli scopi conoscitivi del Sistema MIP. -
Quando un Ateneo prevede tra le sue attività istituzionali l’organizzazione di Master, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, la richiesta del CUP deve essere avanzata solo nei casi in cui fra le fonti finanziarie siano ricomprese quella comunitaria o finanziamenti di privati, con esclusione degli studenti interessati.
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Come localizzazione di un progetto di ricerca va indicata l’area più estesa potenzialmente interessata dai risultati della ricerca; nel caso di progetti di interesse generale (es. PRIN), si sceglierà la localizzazione “ITALIA”.
Non deve essere invece indicata la localizzazione della struttura che realizza il progetto di ricerca (informazione peraltro già presente come localizzazione dell’unità operativa del soggetto responsabile del progetto). -
Gli Assegni di ricerca rientranti in progetti saranno contraddistinti dal CUP del progetto; nel caso in cui, invece, non facciano capo a progetti, va richiesto un CUP per ogni finanziamento, costituendo essi stessi altrettanti casi di “spesa per lo sviluppo”.
Soggetti privati diversi da unità produttive
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La gran parte dei contributi a privati rientra in due grandi aree:
- quella dei contributi concessi da enti pubblici dopo un disastro naturale (un sisma, un’alluvione, ecc), che abbia rovinato gli edifici di proprietà dei cittadini;
- quella dei contributi concessi da enti pubblici a cittadini che abbiano bisogno di interventi di sostegno (ivi compresa la formazione).
In entrambi i casi il CUP deve essere richiesto dal soggetto pubblico che ha deciso di versare il contributo.
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Le misure di sostegno finanziario alle imprese possono attuarsi attraverso l’impiego di strumenti di ingegneria finanziaria quali i fondi di garanzia o fondi di rotazione.
Il fondo di garanzia copre parzialmente a garanzia la concessione di un prestito da parte di un istituto bancario in favore di un’impresa. La richiesta del prestito da parte dell’azienda (che di fatto si interfaccia esclusivamente con l’istituto bancario) non si configura con la concessione di un incentivo per uno specifico progetto di sviluppo. In questo caso il CUP deve identificare la decisione di costituzione del fondo e dei successivi eventuali aumenti di capacità dello stesso, per i quali andranno richiesti sempre nuovi codici. In fase di generazione del CUP va indicata la natura “Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia”.
Il fondo di rotazione invece garantisce il sostegno attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, concedendo di fatto degli incentivi alle imprese beneficiarie, individuate all’approvazione di una graduatoria. Il CUP in questo caso deve essere richiesto distintamente per il fondo e le singole iniziative che di esso beneficiano:
- progetto di gestione del fondo, con un CUP di importo pari all’ammontare delle spese programmate di gestione del fondo, da classificare con natura “acquisto o realizzazione di servizi” tipologia “Assistenza”;
- singole iniziative beneficiarie, con un CUP per ogni impresa, caratterizzati da un importo totale del finanziamento pubblico pari al valore dell’agevolazione ricevuta (equivalente sovvenzione netta) e comprendente anche le eventuali altre forme di finanziamento (es. fondo perduto), da classificare con natura “concessione di incentivi ad unità produttive”.
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La partecipazione ad un aumento di capitale può assumere forma di:
- aiuto, il CUP deve essere richiesto dall’azionista, che classificherà il progetto come “incentivi alle unità produttive”;
- partecipazione, il codice deve essere richiesto sempre dall’azionista;
- trasferimento di risorse finalizzate alla realizzazione di un progetto d’investimento, il CUP sarà richiesto dal destinatario del trasferimento nel momento in cui deciderà di realizzare il progetto in questione.
Utilizzo del codice e attività correlate
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Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde. In particolare, deve essere inserito:
- nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno;
- nei bandi di gara relativi a progetti d’investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;
- nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti;
- nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d’investimento pubblico, che sono sottoposte all’esame del CIPE e nei correlati documenti di monitoraggio;
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi a qualsiasi titolo collegati ai suddetti progetti.
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Il corredo di informazioni collegato ad un CUP non può essere modificato, né è aggiornabile. Uniche occasioni di revisione sono:
- in caso di errore: entro le 72 ore dalla generazione del codice è possibile effettuare le operazioni di modifica di un codice CUP direttamente da parte dell’utente. Superate le 72 ore, tali operazioni possono essere effettuate solo dalla Struttura di Supporto tramite la seguente procedura: l’utente deve richiedere l’intervento tramite l’apposita funzione “Invio Richiesta Modifica CUP” presente all’interno dell’area Comunicazioni nel menù “Messaggi”. La Struttura di Supporto CUP provvederà, dopo le opportune verifiche della richiesta, alla correzione delle informazioni errate oppure, tramite l’attivazione della funzionalità “Riabilita modifica CUP”, consentirà all’utente di modificare in modo autonomo i corredi informativi errati;
- in caso di cancellazione: entro le 24 ore dalla generazione del codice è possibile effettuare le operazioni di cancellazione di un CUP direttamente da parte dell’utente. Superate le 24 ore, tali operazioni possono essere effettuate solo dalla Struttura di Supporto tramite la seguente procedura: l’utente deve richiedere l’intervento tramite l’apposita funzione “Invio Richiesta Modifica CUP” presente all’interno dell’area Comunicazioni nel menù “Messaggi”. La Struttura di Supporto CUP provvederà, dopo le opportune verifiche della richiesta, alla cancellazione del codice segnalato;
- in caso di chiusura o revoca: compete all’utente inserire queste informazioni nel Sistema;
- in caso di cambio del Soggetto responsabile: se il progetto resta lo stesso nelle sue caratteristiche costituenti, il CUP resta comunque valido e deve essere mantenuto. In questo caso il soggetto subentrante deve richiedere alla Struttura di Supporto di registrare il cambio di titolarità.
Ogni altra variazione non è ammessa, essendo il CUP la rappresentazione istantanea del progetto nella sua fase iniziale.
Per i lavori pubblici, in caso di varianti in corso d’opera il cui costo supera un quinto dell’importo complessivo originario di un contratto (cosiddetto “quinto d’obbligo” o “sesto quinto”) deve essere richiesto un nuovo codice.
Si segnala inoltre che in tutti quei casi di modifica sostanziale di un progetto (es. cambio oggetto progettuale, sostanziale variazione della tipologia di interventi realizzati ecc.), l’utente dovrà procedere alla revoca del vecchio codice operando in base alla seguente procedura:
- richiedere nuovo codice CUP;
- inserire la dicitura “intervento sostitutivo del CUP “………”” nel campo ALTRO della III maschera di richiesta del codice;
- effettuare la revoca del precedente CUP utilizzando la funzione Revoca CUP presente all’interno dell’area CUP nel menù “Gestione”;
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Nel caso in cui un Soggetto, una U.O. o un Utente, a seguito di cambiamenti amministrativi, non risulti più attivo nella gestione dei CUP registrati è necessario che l’anagrafica dei soggetti, delle U.O. e degli Utenti venga modificata e aggiornata seguendo le indicazioni del Manuale Utente oppure del servizio Help-Desk CUP.
In caso di variazione ai dati anagrafici dell’utenza, dovrà provvedere tempestivamente e direttamente l’utente stesso. Per modifiche ai dati anagrafici del Soggetto o della Unità Organizzativa, l’utente di appartenenza è tenuto a chiederne la modifica tramite il servizio Help-Desk CUP. La Struttura di Supporto CUP (SSC), là dove lo riterrà opportuno, potrà modificare d’ufficio le anagrafiche delle entità qui descritte.
Si ricorda infine che tutte le operazioni di cancellazione/modifica delle anagrafiche Soggetto, U.O. e utente, dovranno tener conto dello stato dei progetti a loro afferenti. Quindi nel caso questi risultino attivi sarà necessario, contestualmente alla disattivazione, modificare la titolarità dei progetti, trasferendo i codici ad altro Utente, ovviamente già registrato a Sistema.