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A che punto è la delibera?

Le delibere del CIPESS sono provvedimenti di rilevanza economica strategica che, come tali, hanno effetti sulla finanza pubblica. Per questa ragione sono sottoposte ad un complesso iter di perfezionamento che coinvolge diversi attori istituzionali.
Successivamente alla seduta del CIPESS, il DIPE, ai sensi del Regolamento interno del CIPESS (delibera n. 79/2020), redige il testo definitivo dei provvedimenti adottati e li trasmette, in schema, al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica.
A seguito di tali verifiche gli schemi di delibera sono trasmessi al Segretario del CIPESS e successivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente del CIPESS, per la formalizzazione.
Successivamente le delibere sono inviate alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e la conseguente registrazione e infine inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la pubblicazione.

Come si “legge” il Cruscotto:

Il presente sistema non ha carattere di ufficialità, è solo uno strumento informativo a fini di trasparenza e rendicontazione pubblica sullo stato dei provvedimenti (per motivi tecnici ci può essere uno scarto massimo di uno, due giorni rispetto al dato ufficiale).
Per motivi tecnici, il cruscotto imputa la collocazione di una delibera nella nuova fase non appena è conclusa la fase precedente, pertanto il concetto di “fase” è da intendersi in senso generale, e cioè comprende anche il periodo di preparazione amministrativa propedeutica ad essa.
A titolo d’esempio, quando il Cruscotto imputa una delibera in “fase Controllo legittimità” vuol dire che la delibera è stata formalizzata e che:

  • o è stata inviata alla Corte dei conti;
  • o è in fase di preparazione documentale per l’invio (o il re-invio, in caso di restituzione) alla stessa.

Quando una delibera viene pubblicata non viene più monitorata dal cruscotto. Il testo ufficiale è liberamente scaricabile dalla Banca dati delle delibere.
Si evidenzia che le delibere acquistano efficacia con la registrazione della Corte dei conti e il testo ufficiale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fase 1 = Perfezionamento tecnico: il DIPE redige il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta in conformità a quanto deliberato (art. 5 comma 7 del Regolamento CIPESS).
Fase 2 = Verifiche finanza pubblica: il Ragioniere Generale dello Stato espleta sulle delibere una verifica degli effetti sulla finanza pubblica (artt. 1 comma 10 e 5 comma 7 del Regolamento CIPESS).
Fase 3 = Formalizzazione: i testi originali delle deliberazioni sono sottoscritti ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento CIPESS.
Fase 4 = Controllo legittimità:. Le delibere sono inviate alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità (art. 3 comma 1 lettera d della legge n. 20/1994). La fase Controllo legittimità comprende anche i tempi necessari per la preparazione amministrativo-documentale propedeutica ad essa.
Fase 5 = Pubblicazione: le delibere sono pubblicate nella GU della Repubblica Italiana (art. 10 comma 1 del Regolamento CIPESS).

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